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Testimoni di Geova, Strasburgo condanna l'Italia: ma chi vince davvero?

22-08-2026 18:00

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Testimoni di Geova, Strasburgo condanna l'Italia: ma chi vince davvero?

L'11 giugno 2026 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato all'unanimità l'Italia per discriminazione nei confronti dei Testimoni di Geova,

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L'11 giugno 2026 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato all'unanimità l'Italia per discriminazione nei confronti dei Testimoni di Geova (TdG), tenendoli fuori per oltre quarant'anni dal sistema delle Intese. Secondo la Corte, il meccanismo dell'otto per mille è “chiaramente progettato per il buon funzionamento delle comunità religiose beneficiarie” e contribuirebbe all'esercizio effettivo della libertà di religione. Tre Presidenti del Consiglio avevano firmato un testo d'Intesa (nel 2000, nel 2007 e nel 2014), ma ogni volta lo scioglimento del Parlamento ha fatto crollare tutto. Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha riaperto la pratica per chiedere chiarimenti sulle trasfusioni di sangue, e da lì stallo è divenuto totale. In ogni caso, niente che non si sapesse già prima. Secondo Strasburgo non ci sarebbe nessuna minaccia concreta all'ordine pubblico: il diritto di rifiutare cure per gli adulti è già tutelato, per i minori interviene il giudice, la leva è sospesa dal 2005 e non votare è lecito. Lo Stato dovrebbe pertanto restare neutrale e non valutare la legittimità di una credenza. Fin qui la cronaca. Il problema è tutto quello che la sentenza sceglie di non vedere.

 

In primo luogo, definire i TdG una semplice “confessione” è una forzatura giuridica che ignora decenni di letteratura sociologica e giudiziaria critica. Basti pensare al livello di “separazione” che gli aderenti vivono rispetto al mondo esterno, traducendosi in condotte che in Parlamento hanno più volte alimentato il dibattito sulle Intese: “non solo rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i figli, ma nascondono talora i reati commessi all'interno della congregazione e non esercitano il diritto di voto”, si può ad esempio leggere in una tesi pubblicata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tre sono i nodi: 1) Il “rifiuto del sangue”. Non è solo una scelta adulta: la storia del movimento è stata descritta come quella di severi critici della pratica medica, che hanno fatto da “cavie a motivo del loro rifiuto di accettare trasfusioni di sangue” (Penton, M James). Nei reparti di pediatria italiani i casi di genitori che rifiutano emotrasfusioni per figli minori sono purtroppo realtà, non teoria. 2) L'ostracismo e la “disassociazione”. La dottrina dello shunning prevede la rottura totale dei rapporti familiari e sociali con chi lascia o viene espulso. E' il punto più doloroso per migliaia di ex praticanti di molti culti religiosi accusati di settarietà. La Cassazione italiana nel 2017 ha stabilito che l'ostracismo è tutelato dal principio di non interferenza e dalla libertà di religione, ma questo non lo rende meno distruttivo sul piano umano e psicologico, essendo pur sempre un meccanismo di controllo tipico dei gruppi ad alto controllo. 3) La “separazione dal mondo”. Rifiuto del voto, del servizio militare quando era obbligatorio, della partecipazione alla vita civile, divieto di festeggiare, controllo capillare sulla vita sessuale e familiare: tutti elementi che la FECRIS, la Federazione Europea dei Centri di Ricerca sul Settarismo, monitora da anni.

 

Strasburgo liquida tutto questo come “valutazione di legittimità delle credenze”, vietata allo Stato. Ma uno Stato laico non giudica il dogma, quanto gli effetti sociali di una pratica. L'Italia non è uno Stato teocratico o confessionale, intollerante ad altri culti che non siano il proprio, e neppure uno “Stato ateo” come si autodefiniva l'Albania di Enver Hoxha, con la proibizione di ogni credo religioso. Nel frattempo, Strasburgo ha un ampio corollario di precedenti, che indicano una giurisprudenza spesso portata più a dividere che ad unire l'Europa. Ad esempio, nel 2010 e nel 2022 la Corte ha condannato la Russia per aver messo al bando i TdG, rispondendo ad interessi più politici che legali o morali: Mosca era pur sempre il “nemico da eliminare”, e i fatti degli ultimi quattro anni ce ne hanno data un'ampia prova, a tacer di tutto ciò che si vide già con la prima Rivoluzione Arancione del 2004 e quella di Piazza Majdan di dieci anni dopo, apripista del sanguinoso conflitto nel Donbass. Nel 2008, invece, ha condannato l'Austria per il rifiuto prolungato di concedere personalità giuridica ai TdG, ravvisandovi la violazione degli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) su libertà religiosa e discriminazione. In sostanza, in una giurisprudenza colpita dal pensiero politico neoliberale, il filone “pro-minoranze” vince, secondo il principio della superiorità degli interessi dell'individuo o del singolo gruppo sulla collettività. Diversamente, infine, è andata con la Francia, riuscita a far dichiarare inammissibile un ricorso dei TdG suo temi di settarismo e libertà di associazione. Con MIVILUDES, Parigi ha introdotto una tradizione di lotta alle derive settarie, con Strasburgo comportatasi in modo più deferente.

 

Nell'insieme, la Corte ha sempre dovuto bilanciare l'autodeterminazione dell'adulto con la tutela del minore, onde non incorrere in “violazioni del diritto in nome del diritto”. Di conseguenza, non esistendo una linea univoca, nel 2015 l'Italia ha riaperto il dossier sul sangue. In Europa il tema dividere perché porta a scegliere tra due modelli: quello anglosassone ed americano della neutralità assoluta, con ogni gruppo giudicato religione se tale si definisce, e quello francese e belga della vigilanza sulle derive settarie. In questo scontro tra due diversi ecosistemi giuridici, l'Italia è sempre stata nel mezzo. In questo senso, la nuova sentenza compie un passo ulteriore e molto discutibile, affermando che anche un finanziamento statale mai ricevuto, come l'otto per mille, costituisce un “possesso” tutelato dal Protocollo 1 CEDU: in pratica, un'estensione giuridica che trasforma un privilegio politico in diritto acquisito. Il dibattito a livello politico e giuridico è a quel punto assicurato. Dinanzi a tutto ciò, per quarant'anni l'Italia ha a buona ragione “resistito”, applicando l'art. 8 della Costituzione secondo cui le Intese, richiedendo che Statuto e prassi non contrastino con l'ordinamento, non costituiscono un “automatismo”. Dal 1977 ad oggi il Parlamento, espressione della sovranità popolare e non anticamera di una dittatura, ha ritenuto che alcuni punti dei TdG fossero problematici; ma con ciò l'Italia non li ha certo “perseguitati”.

 

Non è un caso che tredici altre confessioni abbiano ottenuto l'Intesa tra il 1984 e il 2021, mentre solo i TdG siano rimasti fuori. Non per colpa di qualche lobby, ma perché le altre tredici non pongono un problema di rifiuto di cure salvavita per minori, né praticano un esteso ostracismo familiare. L'equiparazione a “religione riconosciuta dallo Stato” tramite Intesa, non rappresentando un semplice timbro burocratico, si traduce in accesso all'otto per mille, ossia in centinaia di milioni di euro di denaro pubblico; legittimazione simbolica totale, in questo caso da quello stesso Stato che per decenni ha ricevuto segnalazioni di famiglie distrutte dallo shunning; e in rinuncia definitiva a qualsiasi strumento di controllo su pratiche oggettivamente controverse. Ma se l'otto per mille diventa un diritto anche per chi pratica o teorizza la separazione dalla società, allora vuol dire che la laicità italiana ha smesso di essere neutrale ed è diventata cieca. La Corte dice che la procedura italiana è arbitraria perché non regolata dalla legge, senza criteri, termini e ricorso giurisdizionale, e senz'altro c'è del vero; ma la soluzione non è certo quella di obbligare l'Italia a firmare, come la Corte stessa ammette di non poter fare. La soluzione sarebbe allora di riformare la legge sulle Intese introducendo criteri chiari, che includano anche la verifica del rispetto dei diritti fondamentali al proprio interno, dalla tutela dei minori alla libertà di uscita senza ritorsioni, fino alla trasparenza nella gestione dei casi di abusi. Ma a quel punto la Corte cosa potrebbe rispondere, dato che a quel punto i risultati di un simile controllo comparato si renderebbero innegabili? E' molto facile condannare l'Italia per discriminazione; più difficile, invece, rispondere ad una madre che non vede più il figlio perché “disassociato”, o ad un giudice minorile che deve autorizzare d'urgenza una trasfusione. Ci pensa la Corte a farlo, o magari in quel caso preferisce starsene zitta? 

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