
Negli ultimi articoli dedicati alla Chiesa di Dio Onnipotente (CDO), ancora a dicembre, concludevamo affermando che per la setta era un periodo di transizione e soprattutto sotterranea riorganizzazione in vista di un agognato rilancio. Gli ultimi due anni, tra il 2024 e il 2025, hanno per esempio segnato un punto di svolta nel riconoscimento dei diritti d'asilo dei suoi appartenenti in Italia: diverse corti italiane, come i tribunali di Roma, Milano e Venezia, hanno stabilito che appartenervi possa costituire un fondato timore di persecuzione. Ciò ha portato ad un aumento delle concessioni di status di rifugiato, più facilmente superando le precedenti diffidenze dei tribunali circa la credibilità dei richiedenti. Il loro trattamento giuridico ha certamente tratto vantaggio anche da alcuni rapporti, circolati recentemente, dove vengono descritti come non del tutto al sicuro in Italia. Tali rapporti parlano di autorità od intermediari legati al governo cinese dediti a pressioni sugli appartenenti rifugiati sul territorio italiano: vari articoli sono a tal proposito circolati proprio nell'ultimo biennio, anche da parte di testate piuttosto famose del nostro Paese. I metodi descritti sono dei più vari, in particolare quello delle ritorsioni ai familiari rimasti in patria; tuttavia, tale metodo è tanto di sicuro effetto a livello mediatico ed emotivo quanto poco verificabile sul campo. E' una grave insinuazione rivolta nei confronti di un Paese con nel frattempo l'Italia e il resto dell'Europa portano avanti una sia pur combattuta cooperazione politica ed economica, e come tutte le insinuazioni potrebbe avere dei non facili strascichi diplomatici (e infatti, seppur in parte, li ha anche già avuti). Insomma: se la concessione dell'asilo ai rifugiati è materia umanitariamente delicata, allora basarla su rapporti viziati anche solo da una parziale infondatezza potrebbe non essere la soluzione migliore. Il rischio è di ripetere i medesimi errori già visti da parte di altre autorità occidentali, europee per prime, nello sposare gli opinabili dati di DAFOH, circa il prelievo forzato di organi dai prigionieri, o delle organizzazioni indipendentiste uigure.
Qua s'inseriscono però alcune svolte giuridiche destinate a non trovare una piena soddisfazione da parte degli ambienti della CDO e dei suoi tanti ed eterogenei sostenitori, con le nuove direttive UE sulle condizioni d'accoglienza che entrano in vigore proprio a partire da quest'anno. Se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nella primavera del 2024 ha sentenziato che i membri della CDO sono soggetti a persecuzione sistematica in Cina (dove il movimento, per comprensibili ragioni più volte qui raccontate, è proibito), lasciando tuttavia ai singoli Stati membri la libertà di valutare se il richiedente asilo sia effettivamente un membro praticamente o non stia invece usando la religione come “pretesto migratorio”, sarà ora il Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo ad avere davvero l'ultima parola, privando la setta e i suoi appartenenti di molti spazi giuridici sin qui più o meno brillantemente sfruttati. Ad oggi a facilitar loro la possibilità di ottenere un asilo politico hanno concorso vari fattori, come l'assenza di documenti che attestino la loro effettiva appartenenza religiosa, che costringe i giudici a sottoporli a profonde interviste. Dal colloquio, il richiedente deve dimostrare di conoscere i pilastri del gruppo, a cominciare dalla figura di “Dio Onnipotente”, i testi fondamentali come “La parola appare nella carne” e la differenza rispetto al Cristianesimo tradizionale. Oltre all'intervista, i giudici valutano poi l'effettiva partecipazione alla vita religiosa della CDO in Italia, ad esempio con la frequentazione delle sue comunità locali: un aspetto anche questo piuttosto controverso, non fosse altro per la rinomata segretezza che caratterizza proprio le attività del gruppo, segretezza oltre i limiti dell'ossessivo e di cui più volte abbiamo raccontato. Il materiale probante consiste, generalmente, in foto di riunioni, video di inni o ancora testimonianze di altri membri già riconosciuti come rifugiati, ma anche in questo caso il margine di confutabilità è sempre tale da lasciare al magistrato un forte margine di discrezionalità.
Infine, nel giudizio del tribunale concorre anche una certa coerenza del racconto della fuga, che deve rispondere quantomeno ad una logica: eventuali contraddizioni sulle modalità con cui il richiedente asilo è espatriato sottraendosi alle forze di polizia locale possono minare l'intera credibilità della sua testimonianza. Chi ha un po' di esperienza col mondo dell'immigrazione e delle richieste d'asilo sa però quanti trucchi, nel corso del tempo, siano stati adottati dai richiedenti e dalle associazioni che li sostengono al fine di strappare quell'agognato riconoscimento. Si pensi a quanti finti gambiani hanno ottenuto l'asilo senza esserlo, negli anni in cui l'UE aveva dato una corsia preferenziale ai rifugiati dal Gambia: s'è poi scoperto che molti di loro erano magari di altri paesi limitrofi, e che in tal modo avevano potuto fare ricorso ad una facile scorciatoia di cui tuttavia non avevano pieno diritto. Così tanti finti eritrei, che si sono poi scoperti etiopici, soprattutto del Tigray, o ancora sudanesi o somali, e così via. Per corroborare le loro richieste d'asilo le associazioni che li assistevano, e altre persone del loro giro, li avevano “imbeccati” su cosa dire e non dire per “fare una bella figura” coi giudici, che dal canto loro non volevano comunque perdere troppo tempo nell'esame di un singolo caso e si dimostravano, solitamente, di manica larga. Questo, bene o male, è stato l'andazzo sin qui seguito nella concessione degli asili ai richiedenti, ma col Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo verosimilmente molte cose dovranno cambiare.
Le prime limitazioni riguarderanno il cosiddetto asylum shopping, ovvero la pratica del richiedente asilo di cercarsi lo Stato UE noto per essere più generoso nella concessione di tale protezione. Innanzitutto, saranno accelerate le procedure alla frontiera, con una valutazione della credibilità in tempi brevissimi per chi proverrà da paesi con bassi tassi di riconoscimento o presenterà domande strumentali. Per gli appartenenti alla CDO ciò si potrebbe tradurre in un sensibile rischio, dal momento che una valutazione frettolosa potrebbe non cogliere le “sfumature” della loro professata persecuzione. Inoltre la standardizzazione delle COI (Country of Origin Information), con l'aggiornamento dei rapporti sulla Cina da parte dell'Agenzia UE per l'Asilo (EUAA), potrebbe da una parte alleggerire l'onere della prova per il richiedente asilo che affermi di far parte della CDO, ma non sottrarlo comunque alla verifica individuale di una sua effettiva appartenenza. Ancora, l'introduzione dello screening biometrico e di database comuni comporterebbe un più stretto controllo da parte delle autorità europee, secondo il sistema Eurodac. Se un membro della CDO ha già presentato domanda e ricevuto un diniego in un altro Stato UE, la sua credibilità nel nuovo Stato in cui andrà a fare richiesta verrà valutata con molto più rigore. Un altro aspetto ancora sarà dato dall'uso di prove digitali, dato dal fatto che molti membri della CDO, perlomeno i più in vista, partecipano a produzioni cinematografiche o musicali diffuse via web dalla setta, in particolare su YouTube. Poiché, secondo le associazioni e i gruppi che perorano la causa della CDO, apparire nei suoi video religiosi aumenta il rischio della riconoscibilità dei loro protagonisti da parte delle autorità in patria, con relativo (seppur non dimostrato, come già detto) rischio di ritorsioni anche per le loro famiglie, i tribunali hanno ultimamente iniziato ad accettarle come prove, seppur con estremo tatto. Sono un'arma a doppio taglio: se davvero apparire nei video è un “presumibile rischio” per l'appartenente della setta, allora perché l'ha fatto? Secondo il medesimo principio per cui la setta e i suoi sostenitori lo ritengono “presumibile rischio”, per alcuni giudici invece non lo è affatto.
Probabilmente è per questo motivo se oggi, in vista delle nuove normative UE e al fine di evitare altre ferite da eventuali “armi a doppio taglio”, varie associazioni stanno intensificando i loro corsi di formazione per giudici ed avvocati italiani, spiegando che la CDO non è solo un gruppo religioso, ma una realtà classificata in Cina come criminale o comunque pericolosa. Di fatto amplificando una propaganda dall'ancor più forte impatto mediatico ed emotivo, volta a nascondere una per loro ben più scomoda realtà: che in Cina, lungi dall'essere arrestati e sottoposti ad immani persecuzioni, gli appartenenti alla CDO vengono semmai avviati a percorsi di disintossicazione psicologica e reinserimento sociale, così sottraendoli alle grinfie di una setta che finora li ha usati per il proprio profitto e contro i loro connazionali. E che, non paga, con successo mira pure ad ampliarsi con le stesse finalità anche in Europa.